ULTIMI RINVII AL 31 GENNAIO 2021 E AL 31 GENNAIO 2022

L’ultimo Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 (in G.U. n. 11 del 15-01-2021), entrato in vigore lo stesso giorno venerdì 15 c.m., ha previsto e disciplinato i seguenti rinvii.

ART. 157 D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020

1) In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

2) Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3) I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di tredici mesi relativamente:

  1. a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  2. b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4) Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 31 gennaio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

ART. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020

5) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

 

ART. 152, comma1, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020

6) Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ART. 1, comma 4, D.L. n. 3/2021

7) Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo  dal  1°gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti sulla base dei medesimi; restano altresi’ acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero  le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto periodo  all’agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui all’articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell’articolo 152, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  77  del  2020;  alle verifiche di cui  all’articolo  48-bis,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo  153, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  34  del   2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Lecce, 17 gennaio 2021                                                                                                                                                                                                                                                       

Avv. Maurizio Villani

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it – e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

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