In vista dei prossimi controlli ed accertamenti fiscali in tema di Superbonus 110% e Bonus edilizi, è molto importante conoscere le norme procedurali dell’atto di recupero, che si intrecciano in ben 19 normative e che possono creare seri dubbi interpretativi ed applicativi.
È importante, innanzitutto, tenere ben presente la sostanziale differenza tra credito non spettante e credito inesistente, soprattutto alla luce del principio esposto dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con l’importante sentenza n. 34445/2021, che ha stabilito il seguente principio di diritto:
“In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza “ottennale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante”, bensì di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi – ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) – il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non e’ riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis“.
Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, il credito è “non spettante” quando è facilmente riscontrabile dalla dichiarazione presentata, mentre è da qualificarsi “inesistente” quando l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente operare una più complessa attività istruttoria.
La differenza è importante perché, rispetto al credito “non spettante”, il “credito inesistente” ha un maggior termine di decadenza dell’accertamento (otto anni), in deroga all’art. 15 D.P.R. n. 602/1973 nei ruoli straordinari sono iscritti a ruolo per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo, gli interessi e le sanzioni, ed infine, ai fini penali, si applica l’art. 10 quater, secondo comma, D.Lgs. n. 74/2000 che testualmente dispone:
“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”
La Corte di Cassazione – Sezione Penale – con la sentenza n. 40324/2021 ha affermato che il sindaco di una società che esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente sarà chiamato a rispondere del reato di cui al suddetto art. 10 – quater, c.2., a titolo di concorrente.
Infine, non bisogna dimenticare il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’importante sentenza n. 8500/2021, che ha stabilito il seguente principio di diritto:
“Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.
Lecce, 12 gennaio 2022
Avv. Maurizio Villani