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SCARICARE UN AUTO AL 100% È POSSIBILE? AUTOCARRO O AUTOVETTURA: QUALE CONVIENE DI PIÙ?

SCARICARE UN AUTO AL 100% È POSSIBILE?

AUTOCARRO O AUTOVETTURA: QUALE CONVIENE DI PIÙ?

 

Per rispondere a queste domande è opportuno ed utile fare il punto sulla situazione.

DEFINIZIONE DI AUTOCARRO SECONDO IL CODICE DELLA STRADA

L’articolo 54 del codice della strada definisce autocarro un veicolo a motore dotato di almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose o persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

A differenza delle autovetture, l’autocarro assolve la funzione prevalente di trasportare cose (merci, attrezzature, materiali…) ed è destinato al trasporto di merci con massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate.

Gli esempi più tipici di autocarro (aventi la categoria N1) sono i mezzi commerciali leggeri (auto furgonate, furgoncini…) e i pick-up (per intenderci, le auto con il famoso “cassone” coperto o scoperto).

Dopo una breva analisi di questo primo concetto, passiamo ad analizzare un principio molto importante: il cosiddetto principio di “inerenza”.

Il “principio di inerenza” stabilisce che le spese e i vari componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale possono essere dedotti solo qualora riguardino l’attività, il suo sviluppo e la sua crescita.

L’inerenza deve essere sempre provata nel caso si voglia usufruire di una deducibilità pari al 100% e si voglia abbandonare quella “automatica” prevista dalla legge (deducibilità del 20% ai fini IRPEF e del 40% ai fini iva);

Nel caso di deducibilità automatica non ci sarà infatti bisogno di alcuna dimostrazione.

GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Ci sono due categorie considerate “privilegiate” dal testo unico delle imposte dirette (dpr 22.12.1986 n.917): gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Questi soggetti hanno dei limiti diversi di deducibilità poiché la legge riconosce all’automezzo da loro acquistato la caratteristica di “bene necessario” a svolgere la propria attività.

Sarebbe, infatti, ingiusto concedere gli stessi limiti di deducibilità riconosciuta agli altri soggetti.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono infatti usufruire del 100% di deducibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’80% ai fini delle imposte dirette ma con un limite massimo di € 25.282,84.

Sembra ovvio specificare che deve trattarsi di agenti regolarmente iscritti all’albo e non di semplici procacciatori d’affari.

Riteniamo non superfluo sottolineare che anche nel loro caso l’inerenza del bene strumentale deve essere provata.

LA LEGGE 223 DEL 4 LUGLIO 2006 ED IL CONCETTO DI AUTOCARRO

Con la legge 223 e precisamente con l’articolo 35 comma 11 del DL. numero 223 del 4 luglio 2006 attuata con provvedimento dell’agenzia delle entrate del 6/12/2006 viene chiarito in maniera puntuale il concetto di autocarro e la loro disciplina.

Secondo questa norma: “immatricolare un autocarro che supera il peso stabilito dalla legge è condizione NECESSARIA ma NON SUFFICIENTE a consentire la deducibilità del 100% del costo relativo all’automezzo”.

COME DIMOSTRARE L’USO DEL MEZZO QUALE AUTOCARRO E COME ESCLUDERE L’ USO PRIVATO DELLO STESSO

Per non essere considerato automezzo ma “autocarro” il veicolo deve avere le seguenti caratteristiche:

  • Deve rientrare nella categoria N1 (caratteristica principale);
  • Non deve possedere almeno uno dei 3 requisiti sottoelencati:

a. Requisito n. 1: carrozzeria codice F0 (punto 1.2 del libretto di circolazione);

b. Requisito n. 2: avere 4 o più posti (punto S1 del libretto di circolazione);

c. Requisito n. 3: avere un rapporto tra potenza del motore in chilowattora fratto il peso del veicolo in tonnellate superiore a 180.

IN ALTRE PAROLE…

per essere considerato autocarro un mezzo deve:

  • essere immatricolato quale bene di categoria N1;
  • non avere contemporaneamente i 3 requisiti sopraelencati.

Basta rispettare le regole di cui sopra per far sì che il legislatore ne escluda l’uso privato.

Il mezzo avrà così le caratteristiche per essere deducibile 100%.

I RIMEDI DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Per alleviare ad una ovvia contrazione delle vendite le case automobilistiche hanno cercato di eliminare nei mezzi di loro produzione uno dei punti sopraelencati a, b o c.

Il problema è stato risolto eliminando nei mezzi da loro prodotti il punto c e precisamente il rapporto tra potenza del motore in chilowattora fratto il peso del veicolo in tonnellate superiore a 180; in altre parole è stata eliminata un po’ di potenza e ricondotto così il rapporto potenza del motore in kilowattora fratto il peso del veicolo ad un valore fino a 180.

SANZIONI NEL CASO DI UTILIZZO DI AUTOCARRI PER USO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DALLA LEGGE.

È anche opportuno conoscere le sanzioni previste dal legislatore nel caso di falsi autocarri: le sanzioni per i trasgressori sono quelle previste dall’articolo 82 del codice della strada:

  • pena pecuniaria con importi che variano da € 87,00 ad € 1.731,00 e in alcuni casi anche da € 431,00 ad € 1.734,00;
  • pena accessoria: sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi e da 6 a 12 mesi in caso di recidiva.

Si consiglia di essere quanto più prudenti possibili nell’applicazione della disciplina.

La redazione di ProfessionistiWeb

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