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1. RICORSO, MEDIAZIONE TRIBUTARIA E LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO (quando per ragioni di convenienza pratica, più azioni vengono esercitate nello stesso processo e non si tratta di una riunione imposta dalla legge)

(parte prima)

RIFLESSIONI E CENNI

 

La nuova formulazione dell’art. 17bis del decreto legislativo n. 546/1992 in vigore dal 1.1.2016 (modificato dal d.lgs. 156/2015) ha reso necessario introdurre, prima di ricorrere al giudice tributario, la “propedeutica” fase amministrativa preprocessuale di mediazione in tutti i casi di controversie aventi ad oggetto una pretesa tributaria di importo inferiore ad € 50.000.

Nell’individuare i requisiti per l’applicazione della mediazione, occorre innanzitutto tener conto che il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio.

Il valore della controversia va pertanto determinato facendo riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso al netto di interessi e sanzioni irrogate.

In caso di impugnazione di sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.

Tale modifica è stata estesa sotto il profilo soggettivo, ossia dei soggettivi destinatari del reclamo, a tutti gli enti impositori compresa l’agente della riscossione. (non più come previsto precedentemente alla sola agenzia delle entrate)

Essendo stata eliminata la locuzione “controversie relative ad atti emessi dall’ agenzia delle entrate”, la mediazione è divenuta obbligatoria per effettuare ricorsi avverso le cartelle di pagamento notificate dall’ agente della riscossione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 546/92.

L’ istituto previsto dall’ art. 17 del Dlgs 546/92 consiste in un vero e proprio procedimento amministrativo prodromico e propedeutico rispetto al contenzioso giudiziale con gli enti impositori e l’agenzia delle entrate.

La notifica del ricorso produce l’inizio del giudizio tributario.

Il ricorso può ma non deve necessariamente contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Vi è qui da segnalare anche l’inesistenza del litisconsorzio obbligatorio tra agenzia ed ente impositore e di convenire in giudizio il solo concessionario quale suo legittimato passivo.

La proposizione del reclamo ha la funzione di consentire all’ente impositore di rivalutare la validità o meno dell’atto impugnato formulato dal contribuente alla luce delle eccezioni formulate dal contribuente e rammentare che dalla notifica del ricorso reclamo gli interessati dovranno attendere 90 giorni prima della iscrizione della causa a ruolo del giudice tributario.

Solo dopo il decorso del 90º giorno inizieranno a decorrere i 30 giorni previsti dalla norma per depositare telematicamente il ricorso insieme alle prove della notificazione e relativi allegati alla competente commissione tributaria provinciale.

Sotto il profilo processuale in merito alla legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione delle cartelle di pagamento per questioni che non riguardano esclusivamente vizi della cartella medesima la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.

È rimessa infatti all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.

Il concessionario, se la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto se non vuole rispondere dell’esito della lite non essendo il giudice tenuto a disporre l’integratore l’integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile alcun litisconsorzio necessario.

Il procedimento di reclamo/mediazione tributaria può concludersi:

  • con l’accoglimento delle richieste ed in tal caso l’atto viene annullato;
  • con accoglimento delle richieste e pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 40% del minimo di legge (il pagamento della cifra dovuta deve essere effettuato entro 20 giorni dal momento in cui viene sottoscritto l’accordo ma la somma può essere rateizzata e pagata in 8 rate trimestrali).
  • infine, con il mancato accoglimento del reclamo/mediazione entro 90 giorni

 

A decorrere da marzo 2014, la presentazione dell’istanza di mediazione comporta la sospensione ex lege dell’esecuzione dell’atto impugnato per 90 giorni.

In assenza di accordo o mancato perfezionamento dello stesso, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta, come espressamente previsto dal comma 8 dell’art. 17 bis del d.lgs. 546/1992.

Questa disposizione stabilisce inoltre che, decorso il termine di 90 giorni senza che vi sia stato accoglimento, il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta per il periodo di sospensione.

 

La redazione di Professionistiweb

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