NUOVO CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

CATEGORIA “LOCAZIONE COMMERCIALE”

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare del canone mensile, per i mesi di marzo- aprile- maggio per le seguenti categorie con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente. A chi spetta ?

  • Attività d’impresa

  • Arte o professione

  • Enti non commerciali

  • Terzo settore

  • Enti religiosi civilmente riconosciuti

    Per i canoni di:

  • locazione Commerciale

  • leasing

  • concessione di immobili commerciali per lo svolgimento dell’attività di impresa o istituzionale:

    • industriale

    • commerciale

    • artigianale

    • agricola

    • turistico

    • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo

      CATEGORIA “CONTRATTI DI SERVIZI O AFFITTO”

Credito d’imposta spetta al 30% del canone di locazione dei mesi, di marzo- aprile-maggio sui contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda con immobile commerciale destinato all’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola turistica esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

MISURE PER CONTRATTI “STRUTTURE RICETTIVE”

Alle strutture alberghiere e agrituristiche spetta il credito d’imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente nella misura del 60% per contratti di locazione commerciali o del 30% per contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta il credito di imposta dei mesi, di aprile-maggio-giugno nella misura del 60% per contratti di locazione commerciali o del 30% per contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda.

Ai soggetti conduttori esercenti attività economica, il credito di imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente

TASSAZIONE

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

CUMULABILITÀ

Il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 riguardante gli immobili nella categoria C/1.

Il credito di imposta non ha limiti di importo.

OBBLIGATORIETÀ PAGAMENTO DEL CANONE

Il credito d’imposta è utilizzabile, previo pagamento dei canoni, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito di imposta riferito all’art. 65 del DL n. 18/2020 e dell’art. n. 28 del DL n. 34/2020 può essere ceduto come cessione di credito.

Tale cessione può essere utilizzata dal cessionario anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Si potrà cedere il credito di imposta in tutto o in parte fino alla data del 31/12/2021.

REGOLE ATTUATIVE

Sarà l’Agenzia delle Entrate a dover definire le regole attuative, con apposito provvedimento mediante il quale saranno stabilite anche le modalità di esercizio dell’opzione.

CONTROLLI E SANZIONI

La cessione dei Bonus del Decreto Rilancio non pregiudica i poteri di controllo sull’effettiva spettanza del credito. Eventuali sanzioni saranno applicate esclusivamente ai beneficiari, mentre il cessionario risponderà esclusivamente per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del credito ricevuto.

Dott.ssa Caterina Tiragallo

Lascia un commento