LE REGOLE DELLE RATEAZIONI FISCALI di Maurizio Villani

La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo (art. 19 del DPR n. 602/1973) rappresenta un valido strumento di riscossione, atteso che, mediamente, circa il 50% della riscossione annuale “ordinaria” (ovvero quella che non considera gli incassi degli istituti di definizione agevolata) deriva proprio da piani di rateizzazione concessi a contribuenti che, altrimenti, non potrebbero assolvere ai propri debiti.

Attualmente, esistono due forme di pagamento dilazionato:

  1. la rateizzazione ordinaria, che prevede un massimo di 72 rate mensili e che viene concessa:
    • per i debiti fino a 60.000 euro a semplice richiesta, senza che il contribuente debba documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica;
    • per i debiti oltre la soglia di 60.000, invece, previa dimostrazione della situazione di obiettiva difficoltà economica, tramite documentazione idonea a rappresentare la condizione del debitore (certificazione ISEE per le persone fisiche ovvero ultimo bilancio d’esercizio o la situazione economico-patrimoniale per le persone giuridiche);
  2. la rateizzazione straordinaria, che prevede una dilazione in un numero di rate superiore alle 72 e fino ad un massimo di 120, i cui piani di pagamento sono concessi nel caso ricorrano le condizioni previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2013, il quale fissa anche il numero delle rate concedibili, in base al rapporto tra l’entità del debito e la situazione economica del debitore rilevata dalla documentazione a corredo della richiesta (certificazione ISEE per le persone fisiche ovvero ultimo bilancio d’esercizio o la situazione economico-patrimoniale per le persone giuridiche).

Per entrambe le tipologie, nel caso di decadenza dalla rateizzazione concessa a seguito del mancato pagamento di n. 5 rate mensili, il contribuente può chiedere di essere riammesso al piano di pagamento rateale, versando in unica soluzione le rate impagate della precedente dilazione, che risultano scadute alla data della richiesta di riammissione.

Recentemente, il D.L. n. 157/2020 (c.d. Ristori quater), nell’ambito delle disposizioni normative connesse all’emergenza epidemiologica, è intervenuto sulla disciplina della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973, sia con interventi “strutturali” sia con interventi di validità “temporanea”.

In particolare, gli interventi strutturali hanno riguardato:

  • l’estinzione delle procedure esecutive già avviate dall’Agente della riscossione se il debitore effettua il pagamento della prima rata della rateizzazione concessa. Prima di questo intervento, la disciplina della rateizzazione prevedeva la “non prosecuzione” delle procedure esecutive già avviate – e quindi la sola sospensione delle medesime – con ciò determinando, nel caso di pignoramento del conto corrente del debitore, l’impossibilità di liberare le somme vincolate dal pignoramento per consentire al debitore di utilizzare il proprio conto corrente per pagare le rate della rateizzazione concessa;
  • la possibilità per i contribuenti di accedere all’istituto della rateizzazione anche per i debiti relativamente ai quali si è determinata, alla data del 31 dicembre 2019, l’inefficacia delle diverse edizioni di definizione agevolata (cd. “rottamazioni” e “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’Agente della riscossione). È stata così rimossa la precedente preclusione che impediva al contribuente di rateizzare un debito già oggetto di richiesta di definizione agevolata, per il quale non aveva effettuato, alle relative scadenze, il pagamento delle somme dovute. Gli altri interventi, a validità temporanea, derogano a quanto ordinariamente previsto e sono limitati alle rateizzazioni in essere alla data di inizio del periodo della sospensione dell’attività di riscossione a seguito dell’emergenza epidemiologica nonché alle richieste di rateizzazione che verranno presentate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2021.

IN PARTICOLARE:

  • relativamente ai piani di rateizzazione in essere all’inizio del periodo di sospensione (8 marzo 2020) e ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dai debitori fino al 31 dicembre 2021, È STATO ELEVATO A DIECI (anziché le cinque ordinariamente previste) il numero di rate il cui mancato pagamento comporta il venir meno della rateizzazione;
  • per le richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020 e che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, È STATO ELEVATO, DA 60.000 A 100.000 EURO, l’importo del debito iscritto a ruolo al di sotto del quale la dilazione può essere concessa a semplice richiesta;
  • i debiti contenuti nei piani di rateizzazione per i quali, prima della data di inizio della sospensione correlata all’emergenza epidemiologica, è intervenuta la decadenza del beneficio, POSSONO ESSERE NUOVAMENTE RATEIZZATI, presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione.

Si rinvia al seguente quadro sinottico.


– QUADRO SINOTTICO –


Avv. Maurizio Villani

Lecce, 29 luglio 2021

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it – e-mail avvocato@studiotributariovillani

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