(Cass. S.U., n. 17533 del 04.07.2018)
1. Il principio di diritto.
2. Il caso.
3. La motivazione della sentenza.
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Il principio di diritto.
In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n.1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.
Precisamente, la predetta nullità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, semmai, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.
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Il caso.
La decisione in esame trae origine dalla vicenda di seguito riportata.
Il Tribunale di Grosseto, su istanza di Caia, ha emesso decreto ingiuntivo n.000 nei confronti della Società di Costruzioni X di Tizio per l’importo di € 40.000,00, come penale prevista dal contratto di appalto stipulato tra le parti per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto del predetto contratto.
L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo della Società di Costruzioni X è stato notificato dall’ufficiale giudiziario assegnato all’UNEP presso il Tribunale di Grosseto, nel cui circondario risiedeva la destinataria della notifica.
Nella contumacia di quest’ultima, originaria ricorrente, il Tribunale di Grosseto ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia.
Caia ha impugnato la sentenza e la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il gravame.
Il giudice di secondo grado, con riferimento al motivo di appello con il quale si prospettava la nullità della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché eseguita da un ufficiale giudiziario diverso da quello territorialmente competente ex lege, ha sottolineato quanto di seguito esposto:
1) la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia affetta da nullità relativa, pertanto sanabile con la costituzione in giudizio del destinatario, la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario extra districtum;
2) dall’altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha configurato l’ipotesi in esame come una mera irregolarità della notificazione;
3) se si va in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre rilevare che:
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le cause di nullità processuali sono solo quelle previste dalla legge, ex art. 156 c.p.c.;
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l’art. 160 c.p.c. non annovera tra le cause di nullità quella in oggetto;
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gli artt.106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, che disciplinano il riparto territoriale dell’attività degli ufficiali giudiziari, non prevedono la nullità della notificazione;
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le succitate disposizioni, infatti, disciplinano l’organizzazione degli uffici, sicchè la loro violazione potrebbe, al più, causare conseguenze disciplinari o di responsabilità civile per il notificante, ma non conseguenze processuali;
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nel caso de quo, ad ogni modo, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, è stato l’agente postale a certificare l’avvenuta consegna del plico, con atto che può essere considerato valido, a prescindere dall’atto meramente preparatorio dell’ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha solo richiesto l’invio;
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in ultimo, qualora si volesse ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, della nullità di notificazione, la sanatoria per raggiungere tale scopo si dovrebbe ritenere avvenuta per effetto della consegna e non per effetto della costituzione in giudizio.
Avverso predetta pronuncia, Caia ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
Per quanto qui è oggetto di disamina e d’interesse, la ricorrente Caia, con il primo motivo di doglianza, ha denunciato, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.156, commi 1 e 3, e 159 c.p.c., nonché degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, contestando la pronuncia della Corte d’appello la quale, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha respinto il proprio motivo di gravame volto a ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per essere stata la notificazione dell’atto di citazione in opposizione effettuata davanti all’ufficiale giudiziario “incompetente” a eseguirla, ossia dall’ufficiale giudiziario assegnato all’UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la parte destinataria, senza che tale nullità sia stata nella specie sanata, poiché Tizia nel giudizio di primo grado non si è costituita e neppure il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica stessa.
Per tale motivo, secondo la ricorrente, la corretta applicazione delle norme invocate dovrebbe portare alla nullità della sentenza d’appello, per omesso rilievo del suddetto vizio della notifica, con invalidità derivata dell’intero giudizio di opposizione.
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La motivazione della sentenza.
La Suprema Corte con la sentenza in esame (n.17533/2018) ha ritenuto il primo motivo non fondato e ha rigettato il ricorso.
Sul punto controverso, il Supremo Consesso ha precisato che la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 179 dell’8 gennaio 2018, ha trasmesso il procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, al fine di un coordinamento circa gli effetti e la validità nell’ambito del processo civile della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.
Precisamente,le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sul fatto se l’esercizio ultra vires di attività dell’ufficiale giudiziario debba far ritenere la notifica inesistente, nulla o semplicemente irregolare.
In particolare, la Seconda Sezione ha chiesto di stabilire, tenendo conto della recente sentenza delle Sezioni Unite, la n. 14916 del 20 luglio 2016:
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se una simile notifica possa dare luogo a una semplice irregolarità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa;
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se, comunque, anche a voler considerare l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si possa considerare avvenuta per effetto della consegna dell’atto (cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia) e non per effetto della sola costituzione in giudizio.
Le Sezioni Unite, prima di dare risoluzione al quesito sottoposto nella predetta ordinanza interlocutoria, hanno effettuato una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, che viene riassunto di seguito nei tratti salienti.
QUADRO NORMATIVO
Articolo 3 R.D.n.12 del 30 gennaio 1941 “Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari” |
Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L’ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento . Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’articolo 28 . Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi |
Articolo 101, comma 1, D.P.R.n.1229/1959 “Numero complessivo di ufficiali giudiziari” |
Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all’ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura. |
Articolo 106 , comma 1, D.P.R.n.1229/1959 “Attribuzioni dell’ufficiale giudiziario” |
L’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo seguente. |
Articolo 107, D.P.R.n.1229/1959 |
L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell’atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l’ufficiale giudiziario deve farne menzione nell’atto indicandone il motivo. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali. La notificazione per mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689. |
Articolo 156 c.p.c. |
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. |
Articolo160 |
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 |
QUADRO GIURISPRUDENZIALE
La notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario al di fuori dell’ambito territoriale di pertinenza dell’UNEP costituisce una mera irregolarità sanabile con la comparizione in giudizio del destinatario. |
Cass. n. 2 del 5 gennaio 1945 |
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La notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario extra districtum non si considera affetta da nullità assoluta, ma soltanto da nullità relativa sanabile, con effetto ex tunc qualora abbia raggiunto il suo scopo, rappresentato dalla costituzione in giudizio, dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. |
(recentemente Cass. n. 15372 del 6 luglio 2006; Cass. n. 14355 del 6 giugno 2013) |
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Ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l’Ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere solo a notifiche nei confronti dei soggetti residenti altrove solo se l’atto si riferisce a un procedimento che sia o che possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto |
Cass. S.U. n. 6271 del 23 marzo 2005 |
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Elemento costitutivo essenziale idoneo a rendere un atto qualificabile come notificazione, la cui mancanza determina l’inesistenza della notifica, è rappresentato dallo svolgimento dell’attività di notificazione da parte di un soggetto qualificato, dotato in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da ritenere esistente e individuabile il potere esercitato. |
Cass. S.U. n. 14916 del 20 luglio 2016 |
In conclusione, il Supremo Consesso, con la suddetta sentenza pronunciata a Sezioni Unite, ha concluso rilevando che la giurisprudenza di legittimità esaminata nella parte motiva si è sviluppata in modo conforme alla sentenza a Sezioni Unite n.14916 del 20 luglio 2016, il cui principio è stato poc’anzi esposto.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14495/2013), “la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario senza rispettare le norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l’esecuzione delle notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari in genere è stata considerata nulla perché eseguita in violazione delle norme relative alla “competenza territoriale” o “funzionale” dell’organo notificante, rientranti tra le tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, visto che in casi minori si è parlato al riguardo di “carenza di potere” ma sempre in termini di nullità e non di inesistenza della notifica” (Cass. n. 14495 del 7 giugno 2013).
Da tale argomentazione, secondo le Sezioni Unite, ne discende la diversa posizione della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 marzo 1982, n. 4 e giurisprudenza successiva conforme), secondo la quale gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 “…non regolano la competenza territoriale degli ufficiali giudiziari, ma la ripartizione delle relative attribuzioni, in ragione, tra l’altro, della circostanza che, all’epoca, gli ufficiali giudiziari erano retribuiti in funzione del numero degli atti compiuti”.
Secondo i giudici di legittimità, è improprio il riferimento al concetto di competenza e alla sanzione di nullità nel caso di specie per molteplici ragioni:
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nel codice di rito si disciplinano le modalità con le quali la notifica va eseguita ma non si dice nulla in merito alla “competenza” degli ufficiali giudiziari; per di più, oggi gli ufficiali giudiziari non sono più “addetti” agli uffici giudiziari ma appositi e autonomi UNEP;
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i predetti artt. 106 e 107 non prevedono nessuna nullità in caso di loro violazione e, inoltre, non delineano una competenza inderogabile degli ufficiali giudiziari, la cui violazione determini la nullità;
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le norme che disciplinano la materia e anche le succitate disposizioni, utilizzano il termine “competenza” per indicare l’oggetto di cognizione del giudice (art. 107, comma 2 cit.);
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neanche le norme processuali prevedono una tale nullità e, inoltre, non si può affermare che la “competenza” sia un requisito necessario affinchè la notificazione raggiunga il suo scopo, atteso che la relativa violazione non incide sulla garanzia della consegna al destinatario dell’atto, tant’è che, nella notifica a mezzo posta, l’ufficiale giudiziario è solo mittente del plico raccomandato mentre la notifica viene completata dall’ufficiale postale del luogo di residenza dell’intimato.
Alla luce dell’iter logico e della ricostruzione dell’excursus della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ritenuto che l’indirizzo giurisprudenziale che considera affetta da nullità la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni territoriali vada superato, tenendo conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, la quale dà “…ampia applicazione ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, a partire da Cass. S.U., 20 luglio 2016, n. 14916)”.
Tutte le considerazioni alle quali la Suprema Corte è giunta conducono “…all’accoglimento della soluzione secondo cui la violazione delle norme di cui agli artt.106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante(eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti) la quale non è solo del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio (visto che per la ripartizione delle attribuzioni tra gli ufficiali giudiziari la relativa disciplina non fa riferimento alla nozione di “competenza” territoriale) ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione”.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha sostenuto che tale soluzione giuridica è conforme non solo al principio di tassatività delle nullità processuali (art. 156 c.p.c.), ma anche ai principi del giusto processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. che, in coerenza con l’art. 6 CEDU, “…comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo -costituito alla tendente finalizzazione a uno scopo di merito – che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate a un eccessivo formalismo…”.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
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