Il ricevimento di un fermo amministrativo scaturito a seguito di cartelle di pagamento divenute definitive comporta la possibilità di impugnare cumulativamente il fermo amministrativo (atto impugnabile ex.art. 19 c.1 lettera e/ter D.Lgs 546/92, sul punto Cass. S.S.U.U. 10093/2015 e 15590/2014 ) insieme alle cartelle di pagamento non notificate, purchè di natura tributaria.
Qualora l’Agente della riscossione produca le relate di notifica e le cartelle, notificate a soggetto diverso dal destinatario, si devono proporre motivi aggiunti o è sufficiente con una memoria entrare nel merito del vizio di notifica già sollevato in sede di ricorso introduttivo? Nel caso in cui il contribuente ha impugnato solo l’atto consequenziale notificatogli, egli potrà integrare i motivi, solo qualora non abbia contestato la notificazione delle cartelle, in caso contrario, avendo già impugnato cumulativamente anche gli atti presupposti non notificati, al fine di contestare radicalmente la pretesa tributaria, e dunque avendo già eccepito l’irritualità della notificazione, dovrà limitarsi ad esplicare le motivazioni per le quali considera la notifica di esse non rituale, attraverso una successiva memoria. Se l’oggetto della domanda è quello di impugnazione cumulativa degli atti, si potrebbe presupporre una conoscenza legale e/o effettiva di questi ultimi, sia dell’atto prodiomico che successivo, con il conseguente impedimento giuridico a proporre motivi aggiunti, dettato dall’art. 24 del processo tributario, che limita la possibilità di proporre motivi aggiunti solo quando i documenti non sono conosciuti. Un possibile consiglio è quello di impugnare il fermo amministrativo cumulativamente con le cartelle, contestandone la notifica e dove possibile la prescrizione, in modo da impedire l’eventuale ripresa dell’attività della riscossione nel caso in cui sia possibile riemettere la cartella e non essendo ancora spirati i termini di decadenza, in modo da espungere dal mondo giuridico direttamente il titolo (la cartella, il ruolo, art. 49 D.P.R. 602/73). In alternativa, per evitare che il giudice interpreti alla lettera il principio delle Sezioni Unite,da sent. 5791/2018, nel quale si prevede che se il contribuente impugna cumulativamente fermo amministrativo e cartelle, creandone una sorta di superamento della contestazione della notifica ed una sorta di spinta ad una pronuncia sulla pretesa tributaria, è anche possibile impugnare le sole cartelle di pagamento, conosciute per il tramite del fermo amministrativo, chiedendo repentinamente la fissazione dell’udienza a causa della misura cautelare già in corso. Infine, come terza ipotesi, in caso di impugnazione del solo atto consequenziale, si potrebbe indicare nella domanda che il giudice si pronunci sulla invalidità delle cartelle di pagamento per irrituale notifica o prescrizione, per mezzo delle quali si chiede l’annullamento del provvedimento di fermo, in base al principio desumibile dall’art. 2909 cc nonchè da Ordinanza n. 4970 del 2 marzo 2018 dalla quale si riporta il seguente passaggio: “nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento), purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante”.
Massimiliano La Delfa, Dottore Commercialista in Catania