D.L. Cura Italia – Notifiche atti tributari e compiuta giacenza

  1. Notifica atti tributari

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 e in vigore a partire dal 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, denominato decreto “Cura Italia”, ha previsto alcune novità in relazione alla notifica degli atti tributari che sono state, tuttavia, riviste e modificate dall’emendamento approvato dal Senato in data 09 aprile 2020, che adesso approderà nell’aula della Camera mercoledì 22 aprile per la discussione generale.

Al fine di comprende appieno la reale portata della novità introdotta dal legislatore, occorre innanzitutto richiamare l’art. 67 del citato decreto legge, rubricato “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, che al primo comma testualmente prevede:

“Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”

Da tanto ne discende che, sino al 31 maggio 2020 è stata prevista la sospensione da parte degli uffici di tutti gli enti impositori di qualsiasi attività di notificazione degli atti di:

  • liquidazione;
  • controllo;
  • riscossione;
  • contenzioso.

 

Per quanto attiene, invece, l’attività di notifica degli atti giudiziari, l’art. 108 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”, aveva previsto che, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, i suddetti atti venissero notificati derogando alla procedura espressamente prevista dalla legge (Legge 20 novembre 1982, n. 890), prevedendo testualmente: “gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma  con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.

Orbene, siffatta modalità di notifica che derogava sia a quanto previsto dalla Legge n. 890/1982 sia a quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), è stata rivista dal Senato che, in sede di conversione, mediante l’introduzione del comma 1 bis all’art. 108 citato, ha escluso che tale modalità di notifica si applichi agli atti giudiziari, per i quali, pertanto, resta invariata la procedura ordinaria di firma prevista dall’art. 7 della Legge n. 890/1982, oppure mediante il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.

 

  1. Compiuta giacenza

Ulteriore importante novità introdotta dal maxiemendamento Cura Italia è stata, inoltre, quella relativa al perfezionamento della notifica nell’ipotesi di compiuta giacenza in tale periodo di emergenza sanitaria, in considerazione della limitazione imposta per gli spostamenti.

Come noto, infatti, nell’ipotesi di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale, il perfezionamento della notifica si ha nel momento del ritiro della raccomandata, oppure si perfeziona per “compiuta giacenza” entro dieci giorni dall’immissione in cassetta postale della raccomandata informativa.

Al riguardo, l’emendamento è intervenuto, sempre mediante l’introduzione del comma 1 bis all’art. 108 del D.L. n. 18/2020, prevedendo che “La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020”.

Da tanto ne discende che, indipendentemente da quando è stato ricevuto l’avviso di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale, durante il periodo interessato dall’emergenza coronavirus, il termine per computare la compiuta giacenza di dieci giorni deve essere calcolato a partire dal 30 aprile 2020.

Infine, è stato, altresì, previsto che i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

 

Emendamento al D.L. Cura Italia approvato dal Senato in data 09 aprile 2020:

 

All’articolo 108
dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza>>.

 

Lecce, 21 aprile 2020

Avv. Maurizio Villani

Avv. Alessandra Rizzelli

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