(parte seconda)
Come appena detto prima il concessionario ha la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore di talché se la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto se non vuole rispondere dell’esito della lite non potendo il giudice disporre d’ufficio l’ integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.
Tali basi trovano piena conferma nella lettura della legge secondo la quale il concessionario ha una generale legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato ai sensi dell’articolo 39 del d.l. 112/1999.
Tale norma prevede che il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la validità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l’ente creditore interessato poiché in mancanza risponde delle conseguenze della lite.
Tale norma risulta ancora in vigore senza alcune limitazione di sorta.
Ci si chiede come possa coesistere, per le cause relative a pretese tributarie di valore inferiore ad euro 50.000, per le quali il ricorrente intende proporre eccezioni che non riguardino esclusivamente la validità della cartella di pagamento, l’obbligo di cui all’ articolo 17 bis del DPR 546/92 di notificare il reclamo nei confronti degli enti creditori pena l’improcedibilità dell’eventuale successivo giudizio e al contempo la facoltà per il ricorrente sulla base dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 112/99 di chiamare in giudizio a suo insindacabile e non opinabile scelta l’ente impositore o il concessionario.
In base a quanto sopra si possono fare le seguenti considerazioni: obbligo dell’agente della riscossione imposto dall’articolo 39 della legge 112/99 di chiamare in giudizio l’ente impositore appare oggi superato dal momento che il contribuente per la procedibilità del medesimo giudizio ha l’obbligo di notificare preventivamente ricorso/reclamo all’ente impositore.
La nuova mediazione disciplinata dall’articolo 17 bis del Decreto Legislativo 546/92 è tipicamente amministrativa essendo ininfluente in ordine ad eventuali limiti di ordine processuale relativamente ad una chiusura della lite giudiziale in via conciliativa.
In ogni caso è importante far rilevare che la suprema corte anche recentemente nel mese di marzo 2020 ha continuato ad applicare ai contenziosi tributari il consolidato principio sulla inesistenza del litisconsorzio processuale tra ente impositore e concessionario nei contenziosi tributari per le controversie che riguardano le eccezioni non esclusivamente rivolte alle formalità delle cartelle opposte sulla base dell’ancora vigente art.39 dlgs 112/99.
In ogni caso per prudenza si consiglia per scongiurare procedimenti di improcedibilità e sentenze di dichiarazione di nullità di notificare il ricorso reclamo sia all’agente della riscossione sia agli enti impositori ed effettivi creditori anche purtroppo a discapito di una migliore strategia del difensore.
La redazione di Professionistiweb